Assegno di maternità concesso dai Comuni

Contributo economico per madri che non ricevono l'indennità dell'Inps, o che ricevono un'indennità di maternità inferiore all’assegno, e con Isee 2025 sotto i 20.382,90 euro.

CHE COS’È?

L’assegno di maternità è un contributo economico concesso dal Comune, tramite l’Inps, a favore delle madri per i bambini nati, adottati o in affidamento preadottivo.

L’assegno per i bambini nati, adottati o in affidamento preadottivo nell’anno 2024 è di € 2.020,85.

L’assegno per i bambini nati, adottati o in affidamento preadottivo nell’anno 2025 è di € 2.037,00.

L’assegno viene concesso per la nascita/arrivo di ogni figlio e quindi, in caso di parto gemellare, affidamento o adozioni plurimi il contributo verrà raddoppiato.

CHI PUÒ’ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

La madre entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data d’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione.

Inoltre, nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre:

1. se la madre è minorenne, residente e regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto può fare domanda in nome e per suo conto: a) il padre maggiorenne del bambino/a, a condizione che il figlio sia stato da lui riconosciuto e si trovi nella sua famiglia anagrafica e che ne abbia la responsabilità genitoriale; b) il genitore della madre minorenne o il legale rappresentante.

2. decesso della madre del neonato - affidamento esclusivo al padre - abbandono del neonato da parte della madre: può presentare domanda il padre residente, regolarmente soggiornante, a condizione che il figlio sia nel proprio nucleo anagrafico e che non sia decaduta la sua responsabilità genitoriale ( il minore non deve essere affidato a terzi); in questi casi la madre deve essere residente e regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto.

3. minore non riconosciuto dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore si trovi nella sua famiglia anagrafica.

In tutti questi casi l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano o regolarmente soggiornante e residente in uno dei Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia.

REQUISITI

I REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ DEVONO ESSERE PRESENTI AL MOMENTO DELL’INVIO DELLA DOMANDA, PENA RIGETTO DELLA STESSA

a) residenza in uno dei Comuni tra Civitella di Romagna, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia al momento del parto;

b) figlio/a per cui si richiede l’assegno di maternità residente nel proprio nucleo anagrafico;

c) ISEE in corso di validità per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, che attesti una situazione economica-patrimoniale non superiore ad € 20.221,13 per i nati nel 2024 e ad € 20.382,90 per i nati nel 2025;

d) non aver ricevuto alcuna indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, relativamente al parto parto per cui si richiede il contributo, da parte di INPS, altra cassa previdenziale o da parte del datore di lavoro; è comunque possibile presentare domanda per richiedere un’integrazione al contributo di maternità, se l’importo ricevuto da altri soggetti, è inferiore al contributo erogato dal Comune;

e) essere cittadina italiana o comunitaria;

f) essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso del “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”;

g) essere cittadina non comunitaria in possesso della “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea” (art 10 del D.Lgs. 30/2007);

h) essere cittadina non comunitaria in possesso della “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza in uno Stato membro (art. 17 D.Lgs 30/2007);

i) essere titolare di “Permesso unico di lavoro”;

l) essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

m) assenza o insufficienza del trattamento previdenziale della indennità di maternità;


Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE A MINORENNI

Ai fini dell’attribuzione del contributo sarà utilizzato il valore ISEE valido al momento della presentazione della domanda.

L’attestazione ISEE non va allegata, sarà acquisita d’ufficio dalla banca dati INPS.

Il valore ISEE necessario per richiedere l’assegno di maternità, ai sensi della normativa sull’ISEE, DPCM 159/2013, è riferito alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni, coincide con l’ISEE ordinario, qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/2013. Ai fini del calcolo ISEE, il genitore non coniugato con l'altro genitore, non convivente nel nucleo familiare, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, salvo non ricorrano le seguenti ipotesi che vanno indicate in ISEE e in alcuni casi è necessario documentare con certificazioni da allegare alla domanda online:

a) genitore non convivente risulta coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) genitore non convivente risulta avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) genitore non convivente che versa assegni periodici destinati al mantenimento dei figli stabiliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria (in questo caso allegare alla domanda copia del provvedimento del tribunale);

d) sussiste esclusione dalla responsabilità sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare (in questo caso allegare alla domanda copia del provvedimento del tribunale o relazione dei servizi sociali);

e) risulta accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici (in questo caso allegare alla domanda copia del provvedimento del tribunale o relazione dei servizi sociali);

f) è presente un atto di separazione legale o di divorzio (in questo caso allegare alla domanda copia dell’omologa di separazione o di divorzio);

g) il genitore non convivente è straniero e residente all’estero (in questo caso dichiararlo nella domanda online al punto “altro genitore”).

ISEE CON OMISSIONI E DIFFORMITÀ

Qualora l’attestazione ISEE, di cui si è in possesso al momento della presentazione della domanda, presenti omissioni o difformità, rilevate in fase istruttoria, il cittadino richiedente la prestazione può, in alternativa:

a) presentare una nuova Dichiarazione ISEE nel termine per la conclusione del procedimento e comunicarlo all’indirizzo e-mail info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it

Nel caso in cui anche la nuova Attestazione ISEE presenti delle omissioni o difformità, la domanda verrà

automaticamente rigettata.

b) richiedere comunque la prestazione, inviando entro 10 giorni all’indirizzo info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it idonea documentazione che dimostri la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU ISE. Se la documentazione non è ritenuta sufficientemente esaustiva per accedere al beneficio, sarà necessario presentare comunque nuova attestazione ISEE priva di omissioni nel termine per la conclusione del procedimento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Indicare un codice IBAN di cui si è intestatari o cointestatari; il codice IBAN può essere riferito a un conto corrente bancario, postale e a un libretto.

Nel caso in cui l’assegno sia richiesto dal genitore della madre minorenne, il conto corrente deve essere intestato al genitore o al legale rappresentante.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

È possibile presentare domanda di assegno di maternità entro 6 mesi dalla data di nascita o dalla data d’ingresso nel nucleo del minore per adozione o affidamento preadottivo del figlio.

La domanda può essere presentata presso gli uffici dell’ASP San Vincenzo De’ Paoli in Via Unità d’Italia n. 47 – Santa Sofia il martedì e il giovedì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 oppure presso i Centri di Assistenza Fiscale – CAF convenzionati con il Comune di residenza.

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

È possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali dell’ASP San Vincenzo De’ Paoli con sede in via Unità d’Italia n. 47 – Santa Sofia (FC)

Tel. 0543 972258 – e-mail:servizisociali@asp-sanvincenzodepaoli.it

Orari:

martedì: 10:30 - 12:30 e 15.00 - 17.00

giovedì: 10:30 - 12:30 e 15.00 - 17.00

oppure presso i Centri di Assistenza Fiscale – CAF convenzionati con il Comune di residenza.

TEMPI E MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ

I tempi per la conclusione del procedimento sono 30 giorni che decorrono dalla presentazione della domanda.

Al termine del procedimento le domande accolte verranno inviate all’INPS che predisporrà il pagamento.

Se la domanda a seguito delle verifiche non verrà accolta, la richiedente l’assegno riceverà il provvedimento di rigetto con le relative motivazioni all’indirizzo PEC, se indicato in domanda, o all’indirizzo di residenza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

RICORSO

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

VARIAZIONI RELATIVE ALLA RESIDENZA, CODICE IBAN, NUCLEO FAMILIARE

Ogni comunicazione riguardante la variazione del proprio nucleo familiare, della residenza e delle modalità di pagamento, dovranno essere comunicate tempestivamente all’indirizzo info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ;

- COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO O SCADUTO CON RICEVUTA DI RINNOVO (solo se ha dichiarato di essere cittadina straniera);

- DOCUMENTAZIONE INERENTE LE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELL’ALTRO  GENITORE IN DICHIARAZIONE ISEE;

- DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER I CASI PARTICOLARI IN CUI A RICHIEDERE L’ASSEGNO NON SIA LA MADRE.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dall’ASP San Vincenzo De’ Paoli per i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Premilcuore e Santa Sofia esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è l’ASP San Vincenzo De’ Paoli con sede in via Unità d’Italia n. 47 – 40018 (FC). Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito di Iperbole, alla pagina dedicata all'informativa sulla privacy https://www.asp-sanvincenzodepaoli.it/home/info/privacy-policy.html

PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio online, sul sito web dell’ASP San Vincenzo De’ Paoli.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Responsabile dei Servizi Sociali, Scuola, Politiche Abitative.